Statuto

Associazione – dott. LUIGI FIORI – FATEBENEFRATELLI PER LE  NUOVE POVERTÀ

Articolo 1 – Costituzione e finalità

Deciso a procurare realmente il conforto e il rimedio ai poveri, Giovanni di Dio prese in affitto una casa alla pescheria della città, perché era nei pressi di piazza Bibarrambla, da dove e da altre parti raccoglieva i poveri abbandonati, infermi e storpi, che trovava; e comprò alcune stuoie di giunco ed alcune coperte vecchie in cui potessero dormire, non avendo ancora né denaro per far di più, né altra cura da prestare loro (Castro, Cap XVII) [Carta di Identità  Ordine Fatebenefratelli, 3.1.2]

Sulla base delle direttive della Carta di Identità dell’Ordine Fatebenefratelli, l’Associazione si propone di intervenire in aiuto di persone in stato di bisogno morale o materiale, perché una vera società civile deve evidenziare accoglienza e amore nei confronti dei suoi membri che si trovino in difficoltà [Carta di Identità  Ordine Fatebenefratelli, 5.2.6.3].

L’associazione nasce come risposta alle necessità di “nuove povertà” in una società iper tecnologizzata ma disumanizzata. Il nostro obiettivo è mettere al centro la persona.

L’Associazione si prefigge, tra gli altri, l’obiettivo di proseguire ed ampliare – al di là degli aspetti meramente istituzionali del ricovero e della cura – l’attività svolta dal Presidio Beata Vergine della Consolata Fatebenefratelli di San Maurizio Canavese nei confronti di pazienti che si trovano in particolari condizioni di disagio.

Per tale motivo l’Associazione avrà sempre un collegamento diretto con il predetto Presidio, al di là della sede legale, proponendosi, appunto, di proseguire una meritoria attività ampliandola nelle forme che il Presidio, in quanto struttura istituzionale, non può svolgere.

Il progetto di attività nasce da un’intuizione del Dott. Luigi Fiori che, presso il predetto Presidio, ha ricoperto per molti anni cariche di grande responsabilità. L’Associazione intende onorarne la memoria con la denominazione e soprattutto con l’attività che verrà svolta.

L’Associazione si definisce di ispirazione cattolica e si richiama all’insegnamento del Santo Fondatore dell’Ordine dei Fatebenefratelli, San Giovanni di Dio. Tra i documenti di riferimento nell’ampia produzione Fatebenefratelli, l’Associazione ha scelto la guida rappresentata dalla Carta di Identità dell’Ordine più volte citata. In ogni caso l’Associazione è indipendente, apolitica, apartitica e senza fini di lucro, diretto o indiretto.

L’Associazione ha per scopo la collaborazione con tutte  le risorse presenti sul territorio italiano per potenziare la rete di servizi allo  scopo di intervenire preventivamente in situazioni di  esclusione sociale, per supportare le persone in difficoltà, l’elaborazione, la promozione e la realizzazione  di progetti di solidarietà sociale, tra cui l’attuazione  di iniziative Socio educative e culturali. Nel perseguimento dei propri scopi associativi, si rivolge soprattutto  ai soggetti con problematiche di tipo giuridico per favorirne la riabilitazione ed il reinserimento nella società attraverso un  percorso  di  cambiamento,  umano  e relazionale che  coinvolga anche la famiglia ed il prossimo dello stesso.

I suoi membri presteranno la loro attività di volontariato in modo personale, spontaneo e gratuito.

Sono obiettivi specifici dell’Associazione:

1    Fornire una soluzione abitativa transitoria  per persone che hanno  difficoltà di inserimento nella rete sociale con una corsia preferenziale per pazienti che provengono dal presidio Fatebenefratelli, ma aperto anche ad altri, previa valutazione dei requisiti necessari [Una adeguata attenzione alle necessità dell’uomo sofferente non può non essere attenta anche alle “nuove sofferenze” che nel tempo possono affacciarsi e che devono trovarci pronti a farsene carico con creatività e amore. Carta di Identità  Ordine Fatebenefratelli, 5.2.6.6];

2  Dare vita ad un  centro di ascolto, con l’istituzione di una rete di équipe multidisciplinare per problematiche fisiche, psicologiche, sociali, lavorative; questa rete, composta  da un gruppo di professionisti in grado di dare risposte a bisogni pressanti, potrà essere a disposizione di tutti coloro che, da soli, non riescono a trovare soluzioni a problemi spesso  urgenti, in campo medico o sociale [L’ospitalità di San Giovanni di Dio era risposta a quelli che non la trovavano (abbandonati) e ai bisogni nuovi a cui altri non erano ancora sensibilizzati.  C.I FBF 3.1.4.].

3    Organizzare attività di formazione-informazione, specie nell’area della prevenzione (p.e.: corsi di promozione della salute, laboratori di avviamento al lavoro, ecc.).

Allo scopo di promuovere ogni altra attività utile al conseguimento dei principali  scopi associativi, e per il raggiungimento delle finalità sancite in statuto,  l’Associazione   si propone di:

a)  Offrire alle persone con disagio sociale occasioni per stimolare la crescita e la consapevolezza  delle proprie potenzialità per il reinserimento nel tessuto sociale;

b) Assistere le persone con problemi di tipo giuridico che fruiscono  di misure alternative alla detenzione, contribuendo a dare attuazione all’art. 27 della Costituzione Italiana;

c) Offrire un supporto multidisciplinare (interventi di tipo psicologico- medico- sociale) a persone in difficoltà

d) Promuovere iniziative di lavoro (es. Cooperative)  con  coloro che possono beneficiare delle misure alternative previste dalla legge;

e)  Attivare e promuovere iniziative di formazione mirate a sviluppare competenze che  facilitino l’accesso al mercato del lavoro di soggetti con problematiche giudiziarie e non;

f)    Fornire un sostegno giuridico agli utenti e agli associati;

g)  Sollecitare il legislatore ad una maggiore attenzione ai bisogni di soggetti con problematiche giudiziarie ;

h)   Favorire ed incoraggiare lo studio, la ricerca, il dibattito, le iniziative editoriali, la formazione e l’aggiornamento culturale;

i)  Stimolare nell’opinione pubblica una maggiore sensibilità ed attenzione verso la realtà delle persone con disagio sociale

j)    Promuovere e/o organizzare corsi di formazione permanente per i volontari;

k) Promuovere e/o organizzare corsi e seminari d’aggiornamento indirizzati agli associati, eventualmente aperti alla partecipazione di persone esterne all’Associazione;

l)  Promuovere e/o partecipare a commissioni miste di studio e di gestione, a congressi, concerti, seminari ed incontri con l’intenzione di costruire una maggiore sensibilità ed attenzione dell’opinione pubblica

m)   Promuovere e/o organizzare corsi e seminari di prevenzione al disagio rivolti agli studenti delle scuole primarie e secondarie;

n)  Attuare interventi di prevenzione e promozione alla salute ( es alcol, alimentazione, droga)

o)                Portare a conoscenza delle Istituzioni interessate le attività degli associati ed i risultati ottenuti;

p)               Favorire la collaborazione e lo scambio di esperienze fra gli associati;

q)               Collaborare con Enti Pubblici, Associazioni ed Enti privati che perseguano finalità e scopi condivisibili e/o omologhi a quelli dell’Associazione;

L’Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi associativi ed in particolare della  collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la  stipula di apposite convenzioni, nonché con altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

L’Associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per migliorare il raggiungimento dei propri fini. L’Associazione potrà, per autofinanziarsi e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.


Articolo 2 – Durata

La durata dell’Associazione è illimitata.


Articolo 3 – Associati

Possono far parte dell’Associazione in numero illimitato  tutti coloro che si riconoscono nello Statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento degli scopi associativi.

Possono chiedere di essere ammessi come associati le persone  fisiche dopo avere inoltrato domanda scritta, sulla quale decide insindacabilmente il Consiglio Direttivo.

Gli associati possono essere:

a)      Associati Fondatori – Sono associati  Fondatori le persone fisiche che hanno firmato  l’atto costitutivo e quelli che successivamente e con  deliberazione insindacabile ed inappellabile del Consiglio direttivo saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nell’ambiente associativo.

b)      Associati  Operativi – Sono Associati  operativi le persone fisiche che aderiscono  all’Associazione prestando una attività gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e versando una specifica quota stabilita dal  Consiglio stesso; essi saranno assicurati secondo le disposizioni della legge.

c)      Associati  Onorari –  Sono Associati  Onorari le persone fisiche che abbiano acquisito  particolari  meriti  per  la  loro opera  a favore  dell’Associazione o che siano impossibilitati a farne  parte effettiva per motivi personali o per espresso divieto normativo.
d)      Associati  Sostenitori – Sono Associati  sostenitori tutti coloro che contribuiscono  fattivamente al raggiungimento degli    scopi  dell’Associazione in modo gratuito o mediante donazioni  di beni personali.

GIi Associati  a qualunque categoria appartengono, prestano la  loro opera gratuitamente in favore dell’organizzazione e  non possono stipulare con essa alcun tipo di contratto  di lavoro dipendente o autonomo e non possono avere alcun vantaggio economico neanche indiretto dalla partecipazione all’attività associativa.

L’assunzione della qualifica di associato comporta gli obblighi di:

a)      osservare le norme del presente statuto e di eventuali regolamenti

dell’associazione;

b)      partecipare attivamente alla viva associativa;

c)      versare annualmente la quota sociale.

La qualifica di associato  si perde:

a)      per dimissioni;

b)   per decadenza che dovesse essere pronunciata dal comitato di presidenza in dipendenza di inosservanza alle norme statutarie o di eventuali regolamenti.

GIi Associati non rispondono con il loro patrimonio delle obbligazioni dell’associazione.


Articolo 4 – Sede legale

L’Associazione ha sede in San Maurizio Canavese (TO), Via Fatebenefratelli n. 70, presso il Presidio Beata Vergine della Consolata Fatebenefratelli, che ha messo a disposizione dell’Associazione idonei locali concessi in comodato a tempo indeterminato.


Articolo 5 – Organi dell’Associazione

Sono organi dell’associazione:

a)      l’assemblea degli Associati ;

b)      il comitato di presidenza;

c)      il collegio dei revisori dei conti.

Le cariche in seno all’associazione sono gratuite.

Non essere attribuita alcuna carica alle persone che svolgono attività retribuita dall’associazione.


Articolo 6 – L’Assemblea degli Associati

L’assemblea degli Associati  è costituita dagli Associati  fondatori, dagli Associati  operativi, dagli Associati  ordinari e dagli Associati  sostenitori

Gli Associati  devono essere in regola con il pagamento delle quote annuali

Ogni Associato ha diritto ad un voto.


Articolo 7 – Svolgimento delle assemblee

Le assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate dal comitato di presidenza mediante avviso scritto spedito agli Associati  almeno otto giorni prima dell’adunanza, al domicilio risultante dal libro associativo, nonché affisso, nel termine suddetto, nei locali della associazione.

L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno ed indicare il giorno, luogo ed ora dell’adunanza. Nello stesso avviso potrà essere indicato anche altro giorno per 1′eventuale seconda convocazione nell’ipotesi che in prima convocazione l’assemblea andasse deserta.

Gli Associati  aventi diritto di intervenire all’assemblea potranno farsi in essa rappresentare da altro associato . Ogni Associato interveniente non potrà, però, rappresentare più di due altri Associati.


Articolo 8 – Cadenza delle riunioni

L’assemblea dovrà essere convocata almeno una volta all’anno, per esaminare ed approvare il rendiconto economico annuale ed eleggere – quando necessario – le varie cariche sociali.

L’assemblea deve inoltre essere convocata su richiesta scritta e motivata di almeno un decimo degli associati, indirizzata al comitato di presidenza.


Articolo 9 – La Presidenza

L’assemblea è presieduta dal presidente o, in sua assenza o impedimento, dal vice-presidente e, in assenza anche di questi, da altra persona designata dall’assemblea stessa.


Articolo 10 – Il quorum

Per la validità delle riunioni delle assemblee occorre sempre la presenza e il voto favorevole della maggioranza degli Associati  qualora trattasi di assemblee in prima convocazione mentre in seconda convocazione le assemblee delibereranno validamente qualunque sia il numero degli intervenuti a maggioranza degli intervenuti stessi. Per le deliberazioni concernenti modifiche del presente statuto, scioglimento della associazione e devoluzione dell’eventuale suo patrimonio, occorrerà sempre la presenza di almeno la metà degli associati ed il voto favorevole dei due terzi degli intervenuti.


Articolo 11 – Comitato di Presidenza

L’associazione è retta ed amministrata da un comitato di presidenza composto da sette membri singolarmente così eletti dall’assemblea: presidente, vice-presidente, tesoriere, segretario, tre consiglieri, che dureranno in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il comitato è convocato dal presidente o dal vice-presidente mediante avviso scritto almeno dieci giorni prima della data della riunione. Esso deve riunirsi almeno quattro volte all’anno e dovrà altresì essere riunito quando ne venga effettuata richiesta da almeno tre dei suoi componenti.

Il comitato di presidenza è regolarmente costituito e delibera validamente con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.

Al comitato di presidenza spettano tutti i poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione nonché di disposizione, senza limitazione alcuna, esclusi soltanto quelli che per legge o per il presente statuto sono riservati all’assemblea. Esso predispone altresì il bilancio preventivo e consuntivo, delibera sulle domande di ammissione di nuovi associati, ne dichiara la loro decadenza, determina l’ammontare del contributo annuale degli associati, ha i poteri di regolamentazione e coordinamento dell’attività dell’associazione.

Venendo a mancare, per morte o dimissioni, uno o più membri del comitato di presidenza, lo stesso comitato nominerà, per cooptazione, in sostituzione di chi è venuto a mancare, altro o altri membri . La nomina del o dei cooptati deve essere ratificata in occasione della prima assemblea.


Articolo 12 – La rappresentanza legale

La firma  e la rappresentanza legale dell’associazione, sia in giudizio che di fronte ai terzi, spettano – disgiuntamente – al presidente ed al vice-presidente.

La firma e la rappresentanza dell’associazione spetteranno anche a coloro ai quali siano stati delegati poteri e limitatamente all’espletamento di tali poteri.


Articolo 13 – Il Tesoriere

Il tesoriere svolge la sua attività curando la tenuta della contabilità della associazione con osservanza delle disposizioni legislative in materia. Egli risponde del proprio operato verso il comitato di presidenza.


Articolo 14 – Il Segretario

Il segretario assiste il presidente e il vice-presidente nell’espletamento di tutte le attività conseguenti all’attuazione delle delibere; coordina e cura in particolare l’attività promozionale dell’associazione secondo le direttive del comitato di presidenza.


Articolo 15 – Il Collegio dei Revisori

Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti (questi ultimi destinati a ricoprire il posto di quelli effettivi che – nel periodo – dovesse rendersi vacante), nominati dall’assemblea che durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

I revisori dei conti hanno il compito della vigilanza contabile dell’associazione e riferiscono all’assemblea degli Associati  sulla rispondenza del rendiconto economico. I revisori dei conti hanno diritto di partecipare alle riunioni del comitato di presidenza.


Articolo 16 – Esercizio finanziario e patrimonio

L’esercizio finanziario dell’associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione e la distribuzione siano imposte per legge.

L’associazione attinge i mezzi necessari per il scopi attraverso le quote associative annuali fissate dal comitato di presidenza, dai contributi volontari e donazioni degli Associati  e simpatizzanti e/o sostenitori nonché da eventuali oblazioni, lasciti, legati o altro da chiunque effettuati e che siano stati accettati dal comitato di presidenza con apposita delibera.

Gli utili o gli avanzi di gestione saranno obbligatoriamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell’associazione per qualsiasi motivo la assemblea nomina – ove necessario – uno o più liquidatori determinandone i poteri. Le attività che comunque – dopo estinte le passività – dovessero residuare una volta esaurita la liquidazione, saranno devolute alla Provincia Lombardo-Veneta dell’Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio Fatebenefratelli.

Articolo 17 – Clausola arbitrale

Qualsiasi controversia dovesse sorgere tra i membri della associazione per l’interpretazione dello statuto e più in generale in ordine alla attività della associazione e degli associati sarà demandata ad un collegio di arbitri amichevoli compositori che decideranno la controversia senza alcuna formalità ed inappellabilmente.

Il collegio è composto di tre membri così nominati: uno dal presidente del comitato esecutivo; uno dalla parte o dalle parti interessate; ed il terzo dai due arbitri così nominati o, in difetto d’accordo, dal Superiore Provinciale della Provincia Lombardo-Veneta dei Fatebenefratelli.


Articolo 18 – Disposizioni generali

Per tutto quanto in questo statuto non contemplato o diversamente disposto, si applicano le norme del codice civile in tema di associazioni.

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